Fidejussione estiva, deferito il Messina

Pubblicato il 26 Settembre 2016 in Primo Piano

Pioggia di deferimenti della FIGC per sei club di Serie B e Lega Pro: coinvolto il Messina con Avellino, Akragas, Maceratese, Casertana e Lucchese per inadempienze segnalate dalla CO.VI.SO.C. Il nodo è legato alla fidejussione estiva: secondo la FIGC il club giallorosso non avrebbe presentato entro il termine perentorio del 30 giugno 2016 la fidejussione di € 350.000 con la relativa documentazione. Deferiti inoltre il presidente Natale Stracuzzi, i soci Pietro Gugliotta e Piero Olivieri e Mario Antonio Grasso, vicepresidente vicario del cda e legale rappresentante pro-tempore. Il Messina rischia un punto di penalizzazione, ma la società si è già attivata per il ricorso. Il club giallorosso presentò nei tempi prescritti una fidejussione rilasciata da Martos Fin Capital, compagnia che tuttavia non rientrava nei parametri imposti dalla Lega Pro; dopo aver ottenuto una proroga il Messina si rivolse dunque alla Gable. Anche in caso di un’eventuale penalizzazione, la società guidata da Natale Stracuzzi non perderebbe alcun contributo derivante dai premi valorizzazione concessi dalla Lega

Di seguito il comunicato ufficiale FIGC:

“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

sig. STRACUZZI NATALE, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l.;

sig. GUGLIOTTA PIETRO, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l.;

sig. GROSSO MARIO ANTONIO, Vice Presidente Vicario del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l.;

sig. OLIVERI PIETRO, Vice Presidente Vicario del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l.;

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

– la Società A.C.R. MESSINA S.r.l.: a) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. STRACUZZI NATALE, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l., dal sig. GUGLIOTTA PIETRO, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l., dal sig. GROSSO MARIO ANTONIO Vice Presidente Vicario del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l., dal sig. OLIVERI PIETRO Vice Presidente Vicario del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C.R. Messina S.r.l.; b) per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00”.

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